Adozioni a distanza

- Adozione a distanza
- Benefici fiscali

L’Associazione Amici del Brasile, non commerciale per statuto, svolge per fini istituzionali attività morale e assistenziale volta a favore di soggetti che versano in una condizione di bisogno; è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto, ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997, in quanto iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Marche (D.D.S. Servizi Sociali n. 71 del 2/4/2001) ed è pertanto registrata nell’albo delle O.N.L.U.S. (presso la Direzione Regionale delle Entrate) dal 1/2/ 2000.

Pertanto sono previsti benefici per gli individui e per le imprese che versano contributi in suo favore. Al fine di usufruirne è necessario scrivere sempre nella causale del versamento “EROGAZIONE LIBERALE”. Per le adozioni a distanza l’Associazione certifica che l’erogazione in denaro viene utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale delle Onlus volta a favore di soggetti che versano in condizioni di bisogno e che la medesima erogazione è indicata come tale nelle scritture contabili dell’associazione.

Per le persone fisiche:

È possibile scegliere tra due alternative non cumulabili tra loro:

  • la deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, secondo l’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17
  • la detrazione, dall’imposta lorda, del 35% (essendo la nostra un organizzazione di volontariato) calcolata sul limite massimo di 30.000 euro, secondo art. 83, c 1, D Lgs. 117

Se l’importo da dedurre è maggiore del reddito complessivo dichiarato diminuito da altre deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi fino al 4° (art 83, comma 2, D.L. 117, 3 luglio 2017)

 

 Per le aziende:

 È possibile scegliere tra due alternative non cumulabili tra loro:

  • la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato secondo l’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17
  • la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato oppure di un importo massimo di 30.000 euro, secondo art. 100, comma 2, lettera h, D.P.R. 917/1986

 Se l’importo da dedurre è maggiore del reddito complessivo dichiarato diminuito da altre deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi fino al 4° (art 83, comma 2, D.L. 117, 3 luglio 2017)

Per dedurre o detrarre le donazioni devono essere tracciabili, ovvero effettuate tramite bollettino postale, bonifico, assegno bancario o circolare, carta di credito o debito, PayPal.

Conserva le ricevute delle tue donazioni (copia del versamento con bollettino postale, estratto conto banca o carta di credito) e presentale in occasione della dichiarazione dei redditi.

N.B! Restando valida la normativa fiscale del D.L. 117/2017 per le sole donazioni effettuate nell’anno 2020 relativamente alla campagna “emergenza Covid” è possibile applicare il D.L. 18/20, art. 66, per il quale è possibile per le aziende e altri soggetti titolari di reddito d’impresa: deduzione senza limiti ai fini IRES (anche in caso di perdita d’esercizio) e ai fini IRAP